Pubblicato il decreto attuativo sul credito d’imposta pubblicità

Ha visto finalmente la luce il decreto attuativo sul credito d’imposta pubblicità con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il credito di imposta pubblicità è destinato alle imprese e ai lavoratori autonomi su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, e agli enti non commerciali, in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. L’incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sugli stessi mezzi di informazione.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, da usare solo in compensazione, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto all’anno precedente, elevato al 90% per le micro imprese, PMI e startup innovative.

Esempio: Supponendo di aver sostenuto, nell’anno “n”, spese per pubblicità per 10.000 Euro, è possibile usufruire del credito d’imposta se nell’anno “n+1” si sostengono spese almeno pari ad Euro 10.100 (con un incremento dunque di almeno l’1%). In questo caso, supponendo di aver sostenuto nell’anno n+1 spese pubblicitarie per 12.000 Euro, il credito d’imposta sarà pari a 1.500 Euro [(12.000-10.000)×75%].

Per accedere al beneficio, le imprese devono presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 1 e il 31 marzo. Per la prima applicazione relativa al 2018 e alle spese sostenute tra il 24 giugno e il 31 dicembre 2017 la finestra  temporale sarà disponibile dal 22 settembre al 22 ottobre 2018.

Le risorse stanziate per il 2018 sono pari a 62,5 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti sulla stampa e 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radiotelevisive.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.

 

Regione ER – Contributi a fondo perduto per la partecipazione a fiere all’estero

La Regione Emilia Romagna concede contributi a fondo perduto per la partecipazione a fiere all’estero e consulenze.

Il bando supporta progetti realizzati da piccole e medie imprese per la realizzazione di un progetto costituito da almeno 3 fiere di qualifica internazionale o nazionale svolte in paesi esteri, e almeno uno dei servizi previsti nella tipologia 2 di spese, sotto descritta, che supportino l’impresa nella realizzazione del progetto promozionale da realizzarsi entro il 31/12/2019.

1. Partecipazione come espositori ad almeno 3 fiere esclusivamente all’estero. L’impresa può prevedere, in sostituzione della partecipazione a una fiera, l’adesione ad un evento promozionale all’estero, come per esempio: forum, degustazioni, sfilate, esposizioni in show room.

2. Servizi di consulenza prestati da consulenti esterni finalizzati a:

  •  Ottenere certificazioni per l’export (certificazioni di prodotto o aziendali necessarie all’esportazione sui mercati internazionali indicati dal progetto);
  • Ottenere la registrazione dei propri marchi sui mercati internazionali indicati dal progetto;
  • Ricercare potenziali clienti o distributori e assistere l’impresa nella realizzazione di incontri d’affari contestualmente alle partecipazioni fieristiche.

Il contributo regionale sarà concesso a fondo perduto nella misura massima del 30% delle spese ammissibili.

MISE – Credito di imposta R&S

Al fine di stimolare la Ricerca privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ulteriormente rafforzato il Credito d’imposta R&S.

La misura si rivolge a tutte le imprese indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore in cui operano.

Il credito d’imposta dall’esercizio 2017 è pari al 50% delle spese in Ricerca e Sviluppo in eccedenza rispetto al triennio 2012-14 fino ad un massimo di 20 milioni di euro e può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.

Sono recuperabili le seguenti spese sostenute:

  • Costi per il personale sia con laurea tecnico-scientifica che tecnici non laureati impiegati sempre nelle attività di  progettazione e sviluppo (dipendente o collaboratore);
  • Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature (con costo unitario di almeno 2mila euro);
  • Costi della ricerca svolta in collaborazione con Università e organismi di ricerca, inclusi brevetti acquisiti o ottenuti in licenza;
  • Attività svolte da imprese terze e professionisti esterni con specifiche competenze tecniche.

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Al via il Credito d’imposta per la rimozione amianto

E’ arrivato il tanto atteso decreto attuativo per la norma che concede un credito d’imposta alle imprese per la rimozione amianto.

L’invio delle domande partirà il prossimo 16 novembre e l’istruttoria delle pratiche avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Beneficiari della misura sono tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile applicato.

Sono ammissibili al credito d’imposta gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro; non sono ammissibili a contributo dunque gli interventi di incapsulamento e confinamento.

Gli interventi oggetto della richiesta di agevolazione devono essere conclusi al momento della presentazione della domanda di contributo.

Sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:

a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;

b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;

c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche entro il limite del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica.

L’agevolazione concedibile alle imprese richiedenti assume la forma di credito di imposta, ossia di credito che l’impresa contribuente può vantare nei confronti delle casse dell’erario dello Stato. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 50% delle spese effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016, sostenute in relazione a ciascun intervento di bonifica, unitariamente considerato per ciascuna unità produttiva.

La spesa complessiva minima per richiedere il contributo deve essere pari a 20.000 euro mentre il massimo ottenibile per impresa è di 400.000 euro.

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Ai nastri di partenza il Credito d’imposta per la rimozione amianto

Partono gli sconti fiscali per le imprese che avviano operazioni di bonifica da amianto dei loro capannoni.

La norma, prevista dal collegato ambientale di fine 2015, si appresta ad essere attuata da un decreto che il Ministero dell’Ambiente ha approvato in questi giorni, ma che è ancora in attesa del concerto del Ministero dell’Economia. La sostanza, comunque, è che tra maggio e giugno scatterà un credito d’imposta del 50% per tutti gli interventi pagati nel corso del 2016. Lo sgravio potrà essere portato in compensazione dal 2017. Il totale dei soldi disponibili sarà di 17 milioni di euro in tre anni.

Il decreto spiega, anzitutto, quali saranno i soggetti beneficiari del credito d’imposta. Si tratta dititolari di reddito di impresa che effettuano interventi di bonifiche su capannoni nel corso del 2016. Guardando alle tipologie di interventi, saranno ammissibili due categorie di operazioni.

Gli interventi ammissibili

In primo luogo, il decreto cita “gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Quindi, potranno accedere al bonus gli interventi fisici di bonifica.

Non solo. La richiesta potrà essere fatta anche per consulenze professionali e perizie tecniche, entro il limite del 10% delle spese totali e, comunque, non oltre i 10mila euro per ogni progetto.

Guardando ai numeri del credito d’imposta, questo vale il 50% delle spese totali. Il limite minimo per chiedere lo sconto è un valore del progetto di almeno 20mila euro. Per ogni impresa, comunque, non potranno essere ammessi costi superiori a 400mila euro totali: sono pari a 200mila euro di sconto fiscale.

Per presentare le domande sarà necessario collegarsi a un portale del Ministero dell’Ambiente, che ha già approntato una piattaforma informatica tramite la quale diventerà possibile gestire una sorta di click day per le richieste. La concessione di nuovi fondi, infatti, andrà avanti fino all’esaurimento del plafond disponibile. Parliamo di 17 milioni, spalmati su tre annualità: 5,6 milioni di euro all’anno.

La pubblicazione del decreto è programmata nel giro di poche settimane, comunque entro il mese di maggio al massimo. Dopo trenta giorni partirà il click day che, quindi, facendo qualche calcolo dovrebbe scattare a giugno. La aziende interessate dovranno predisporre la richiesta seguendo ilmodello tipo del Ministero. Nel caso in cui non vengano rispettati i requisiti previsti dal decreto, sarà possibile anche procedere a una revoca successiva delle assegnazioni.

Fonte: fasi.biz

Agenzia Entrate – Pubblicato il codice tributo per Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 97/E del 25 novembre 2015, ha provveduto a istituire il codice tributo per la fruizione in compensazione, cioè ‘6857‘, denominato ‘Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145‘.

Il codice deve inserito nella sezione ‘Erario‘ del modello di versamento, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna ‘importi a credito compensati‘ o, laddove il contribuente debba procedere alla restituzione dell’agevolazione, nella colonna ‘importi a debito versati‘. Nel campo di riferimento, invece, va inserito l’anno in cui è stata sostenuta la spesa.

Dunque, dal 1° gennaio 2016 le imprese potranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, previsto dal decreto-legge n. 145-2013 e aggiornato dalla Legge di stabilità 2015.

Per usufruire del credito d’imposta e per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.

Il Credito di imposta Ricerca e Sviluppo si rafforza: 200 milioni in più

La Legge di stabilità attesa per il 15 ottobre conterrà importanti novità per quanto riguarda il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, oltre ad un incremento delle risorse per 200 milioni di euro.

Innanzitutto, il tetto annuo del credito d’imposta per singolo beneficiario dovrebbe salire da 5 a 10 milioni di euro, rendendo in partenza più appetibile il sostegno.

La seconda novità riguarda il meccanismo di calcolo del credito d’imposta: resta il sistema incrementale  ma spunta un “premio” aggiuntivo, da calcolare sullo stock degli investimenti effettuati. In sostanza, al 25% calcolato sull’eccedenza si aggiungerebbe un 10% – fino a un massimo di 20 milioni di euro – del volume totale investito per personale altamente qualificato, per personale tecnico e per ricerca contrattualizzata “extra muros”.

L’inserimento del personale tecnico, in particolare, sarebbe una novità assoluta e consentirebbe di ampliare in modo significativo il bacino delle spese relative all’occupazione.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.

Fonte: Il Sole 24 ore

 

Approvato il credito di imposta per la bonifica dell’amianto

La commissione Ambiente ha approvato un emendamento che introduce due tipi di incentivi per le bonifiche d’amianto:

  • un credito di imposta del 50% per le imprese che effettuano nel 2016/2018 interventi di bonifica d’amianto sulle aree produttive;
  • un fondo per finanziare gli interventi per edifici pubblici.

Il credito d’imposta spetta agli investimenti di importo unitario pari ad almeno 20mila euro.

L’agevolazione fiscale non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’Irpef ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo, indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

Per lo stesso tipo di intervento, sarà pubblicato a breve il nuovo Bando ISI INAIL 2015 che concede contributi a fondo perduto del 65% fino a 130.000 euro e che, in questa edizione, dedicherà il 30% delle risorse complessive a progetti di bonifica dall’amianto.

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Credito di imposta per R&S: decreto attuativo firmato dal ministro Guidi

Il ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi intervenendo all’assemblea di Confindustria, ha annunciato che il decreto attuativo sul credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo è stato firmato mercoledì e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è, dunque, imminente. 

Il credito d’imposta – senza limite di fatturato per le imprese beneficiarie – riguarda gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 25% fatte salve alcune tipologie di spesa per le quali si arriva al 50%: costi per il personale altamente qualificato e per contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca o altre imprese comprese le startup innovative. Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di R&S per almeno 30mila euro.

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Legge di Stabilità 2015 – Via al nuovo credito d’imposta per investimenti in Ricerca e Sviluppo

La Legge di Stabilità 2015 introduce importanti novità per le imprese che investiranno in attività di Ricerca e Sviluppo nel periodo 2015-2019.

Il Governo prevede,infatti,  un credito d’imposta che sarà applicato dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2019 per tutte le categorie di imprese che effettueranno investimenti in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato.

Il credito d’imposta sarà pari ad una quota fino al 50% delle spese sostenute ( a seconda delle tipologie di spese) in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

L’importo massimo annuale concedibile è di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, purché le spese per attività di R&S non siano inferiori a 30mila euro.

Le spese ritenute ammissibili sono:

Personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo precedentemente illustrate, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico.
Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio,  in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo.
Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative.
Competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

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