Le imprese del comparto agroindustriale che intendono investire in impianti fotovoltaici senza consumo di nuovo suolo possono accedere a partire dal 10 marzo e fino al 10 aprile 2026 al Bando Facility Parco Agrisolare.
La finalità della misura è sostenere la sostenibilità energetica incentivando l’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività d’impresa. Non si tratta quindi di nuovi impianti a terra, ma di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, con un approccio che coniuga efficientamento energetico, riduzione dei costi e miglioramento delle performance ambientali.
Possono accedere al contributo imprenditori agricoli, imprese agroindustriali, cooperative e consorzi, nonché soggetti costituiti in forma aggregata come reti d’impresa o comunità energetiche rinnovabili. La misura si presta quindi sia a investimenti individuali sia a progetti condivisi, favorendo modelli collaborativi orientati all’autoconsumo collettivo.
Il cuore dell’intervento è rappresentato dall’acquisto e dalla posa in opera di impianti fotovoltaici, comprensivi di moduli, inverter, software di gestione, sistemi di accumulo e costi di connessione alla rete. Tuttavia, il bando assume un valore ancora più interessante perché consente di integrare all’installazione dell’impianto anche interventi di riqualificazione delle coperture, come la rimozione e lo smaltimento dell’amianto, il miglioramento dell’isolamento termico o la realizzazione di sistemi di aerazione con tetto ventilato. In molti casi, dunque, l’investimento non si limita alla produzione di energia, ma si traduce in una riqualificazione complessiva dell’immobile, con benefici anche in termini di benessere animale e qualità degli ambienti di lavoro.
Il contributo è a fondo perduto con un’intensità di aiuto massima dell’80% rispetto alle spese ammissibili, che varia in relazione al settore in cui opera il soggetto beneficiario e, ove applicabile in funzione della realizzazione dell’intervento destinato o meno al soddisfacimento del solo autoconsumo o dell’autoconsumo condiviso.
Per gli interventi da realizzare dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, l’intensità massima riconoscibile è pari:
- al 80% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;
- al 65% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
- al 50% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.
Fanno eccezione:
- le imprese agricole che trasformano prodotti agricoli in non agricoli;
- le imprese agricole di produzione primaria che superano il limite di autoconsumo o autoconsumo condiviso.
Per tali soggetti, l’aliquota è pari al 30%, incrementabile di:
+20 punti percentuali per le piccole imprese;
+10 punti percentuali per le medie imprese;
+15 punti percentuali per investimenti realizzati nelle zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a) TFUE.
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